Art. 2.
(Criteri di identificazione
della persona transgenere).

      1. Ai sensi della presente legge, si intende per persona transgenere l'individuo che presenta le seguenti caratteristiche:

          a) totale, prevalente o parziale identificazione verso il genere sessuale opposto a quello attribuito alla nascita;

 

Pag. 4

          b) disagio profondo nel continuare a vivere nel proprio sesso cariotipico e genere anagrafico, e desiderio persistente o già messo in atto, anche parzialmente, di vivere come ruolo sociale e di genere con identità di genere opposta a quella di nascita;

          c) assenza di patologie psichiatriche che determinano l'incapacità di intendere e di volere.

      2. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «transgenere»: la condizione che rientra nella diagnosi di «disforia di genere»;

          b) per «disforia di genere»: la condizione di disagio determinata dal contrasto tra genere sessuale di nascita e interiorità psichica e affettiva, così denominata dalla Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati, decima edizione, (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità;

          c) per «test di vita reale»: la fase della durata di almeno un anno, prevista dai protocolli internazionali per il trattamento della disforia di genere, durante la quale la persona transgenere sperimenta la propria vita nella dimensione del genere di elezione, prima di procedere a trattamenti medico-chirurgici non reversibili;

          d) per «terapia ormonale sostitutiva»: la terapia basata sulla somministrazione di estrogeni, progestinici, antiandrogeni e testosterone in base alla transizione da maschio a femmina, o viceversa.